CGC

Condizioni gene­ra­li di cont­rat­to del­la G. Bianchi SA

  1. Ambito di applicazione

1 Tutti gli ordi­ni con­fe­ri­ti da un cli­ente alla G. Bianchi SA sono sog­get­ti alle pre­sen­ti Condizioni gene­ra­li di cont­rat­to (CGC). Conferendo l’ordine, il cli­ente con­fer­ma di aver let­to e com­pre­so le CGC e dichia­ra di accet­tar­le sen­za riser­ve. Le dis­po­si­zio­ni che dero­ga­no alle pre­sen­ti CGC neces­si­ta­no del­la for­ma scrit­ta per esse­re valide.

2 Le pre­sen­ti CGC disci­pli­nano la ven­dita di arti­co­li del­la G. Bianchi SA ai pro­pri clienti.

  1. Clienti

La G. Bianchi SA rif­or­nis­ce di nor­ma solo cli­enti che uti­liz­za­no la mer­ce ordi­na­ta nell’ambito del­la pro­pria atti­vi­tà pro­fes­sio­na­le o commerciale.

  1. Ordini

1 Le offer­te del­la G. Bianchi SA sono sen­za impeg­no e non vincolanti.

2 Tutte le imma­gi­ni e le raf­fi­gu­ra­zio­ni dei pro­dot­ti del­la G. Bianchi SA nel nego­zio online e nei listi­ni di ven­dita sono solo descri­zio­ni e non costi­tuis­co­no alcu­na gar­an­zia del­le carat­teri­sti­che del­la merce.

3 Gli ordi­ni posso­no esse­re con­fe­ri­ti tele­fo­ni­ca­men­te, per e‑mail oppu­re online nel nego­zio web o tra­mi­te l’app Bianchi.

4 Non è pos­si­bi­le annulla­re gli ordi­ni. Eccezionalmente, la G. Bianchi SA può dichiar­ar­si dis­po­sta, a pro­pria dis­crezio­ne, ad accet­ta­re l’annullamento di un ordine.

  1. Prezzi

1 I prez­zi del­la G. Bianchi SA nei listi­ni prez­zi non sono vin­co­lan­ti. In par­ti­co­la­re, la G. Bianchi SA può modi­fi­car­li in qual­sia­si momen­to sen­za indi­car­ne i moti­vi e sen­za pre­av­vi­so. Fanno fede solo i prez­zi con­corda­ti indi­vi­du­al­men­te fra il cli­ente e la G. Bianchi SA.

2 I prez­zi sono espres­si in fran­chi svi­z­ze­ri (CHF) e si inten­do­no al net­to, ovvero IVA esclusa.

  1. Consegne

1 La con­segna del­la mer­ce ordi­na­ta avvie­ne fran­co fab­bri­ca o sta­zio­ne a val­le, secon­do il pia­no di inoltro.

2 Le spe­se di con­segna sono inclu­se nel prez­zo. Con riser­va di un’eventuale secon­da con­segna ai sen­si dell’art. 5 com­ma 3 del­le pre­sen­ti CGC.

3 Le con­seg­ne suc­ces­si­ve ven­go­no reca­pi­ta­te al cli­ente per posta, con adde­bi­to di una rela­ti­va tas­sa in fat­tu­ra. Per con­seg­ne suc­ces­si­ve si inten­do­no le for­ni­tu­re che il cli­ente ordi­na e di cui neces­si­ta a bre­ve ter­mi­ne, ma che non arri­ver­eb­be­ro più pun­tu­al­men­te se effet­tua­te con con­segna ordi­na­ria nell’ambito del pia­no di inol­t­ro. La G. Bianchi SA non si assu­me alcu­na responsa­bi­li­tà per la spe­di­zio­ne postale.

4 Non è pos­si­bi­le con­corda­re ora­ri di con­segna fis­si. La G. Bianchi SA si sfor­za, tut­ta­via, di offri­re la con­segna ent­ro un deter­mi­na­to arco temporale.

5 In assen­za di espres­sa comu­ni­ca­zio­ne con­tra­ria da par­te del cli­ente, la G. Bianchi SA può pre­su­me­re che l’accettazione del­la con­segna pos­sa esse­re effet­tua­ta da par­te di per­so­ne impie­ga­te pres­so l’azienda del cliente.

6 Il cli­ente può auto­riz­za­re la G. Bianchi SA a depo­si­t­are auto­nom­amen­te la mer­ce ordi­na­ta nei pro­pri locali.

7 Benefici e rischio pass­a­no in capo al cli­ente con l’accettazione del­la merce.

8 Il cli­ente si impegna a ritira­re e a paga­re la mer­ce ordi­na­ta secon­do le con­di­zio­ni con­corda­te. Qualora il cli­ente si rifi­uti di accet­ta­re la mer­ce sen­za motivo o per moti­vi non impu­ta­bi­li alla G. Bianchi SA, cade imme­dia­ta­men­te in mora ai sen­si dell’art. 102 ss. del Codice svi­z­ze­ro del­le obbli­ga­zio­ni (CO).

  1. Difetti

1 Con il rice­vi­men­to del­la mer­ce e la fir­ma del bol­let­ti­no di con­segna, il cli­ente pren­de atto del­lo sta­to inec­ce­pi­bi­le e del­la com­ple­tez­za del­la con­segna. Il rico­no­sci­men­to del­lo sta­to inec­ce­pi­bi­le e del­la com­ple­tez­za del­la con­segna può avve­ni­re anche elett­ro­ni­ca­men­te tra­mi­te fir­ma del bol­let­ti­no di con­segna digitale.

2 Il cli­ente è ten­uto a misura­re la tem­pe­ra­tura del­la mer­ce con­seg­na­ta al rice­vi­men­to, in pre­sen­za dell’autista e nell’automezzo del­la G. Bianchi SA.

3 Eventuali con­te­sta­zio­ni ine­ren­ti a difet­ti di qua­li­tà (vizi pale­si e occul­ti), mer­ce erra­ta o dif­fe­ren­ze di peso devo­no esse­re segna­la­te alla G. Bianchi SA, per iscritto, e‑mail o tele­fo­ni­ca­men­te, subi­to dopo la rice­zio­ne del­la mer­ce, o comun­que ent­ro e non olt­re le 24 ore suc­ces­si­ve, e pri­ma del­la rela­ti­va lavo­r­a­zio­ne. Qualora la con­te­sta­zio­ne per­ven­ga alla G. Bianchi SA dopo la sca­den­za di tale ter­mi­ne, la mer­ce con­seg­na­ta si inten­de appro­vata e le pre­te­se di gar­an­zia del cli­ente deca­do­no. È fat­to sal­vo il caso di dolo del­la G. Bianchi SA ai sen­si dell’art. 203 CO rela­tiv­a­men­te al difetto.

4 Qualora la mer­ce con­seg­na­ta sia difet­to­sa e il cli­ente spor­ga recla­mo ent­ro il ter­mi­ne di cui all’art. 6 com­ma 3 del­le pre­sen­ti CGC, la G. Bianchi SA riti­ra la mer­ce difet­to­sa e la sosti­tuis­ce con nuo­vi pro­dot­ti pri­vi di difet­ti. Si escludo­no espres­sa­men­te, con la pre­sen­te, ulte­rio­ri dirit­ti alla gar­an­zia (azio­ne redi­bi­to­ria ed esti­ma­to­ria). Fino al riti­ro da par­te del­la G. Bianchi SA, il cli­ente è ten­uto a con­ser­va­re la mer­ce difet­to­sa con cura e con­for­me­men­te alle pre­scri­zio­ni del­la Legge fede­ra­le sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri (Lderr) e dell’Ordinanza del DFI sui requi­si­ti igie­ni­ci (ORI). Egli deve, in par­ti­co­la­re, garan­ti­re la rego­la­re ref­ri­ge­ra­zio­ne del­la mer­ce difettosa.

5 Qualora non ven­ga sod­disfat­to il requi­si­to per il riti­ro ai sen­si dell’art. 6 com­ma 4 del­le pre­sen­ti CGC (mer­ce difet­to­sa e veri­fi­ca del­la cosa e avvi­so al ven­dito­re ent­ro i ter­mi­ni sta­bi­li­ti), nem­meno la G. Bianchi SA è tenu­ta al riti­ro del­la mer­ce. In tal caso, i dirit­ti alla gar­an­zia deca­do­no. Eccezionalmente, la G. Bianchi SA può dichiar­ar­si dis­po­sta, a pro­pria dis­crezio­ne, a ritira­re la mer­ce difet­to­sa e a sosti­tuir­la con pro­dot­ti pri­vi di difetti.

  1. Pagamenti

1 Il paga­men­to del prez­zo d’acquisto deve esse­re effet­tua­to ent­ro 15 gior­ni civi­li dal­la data del­la fat­tu­ra, al net­to, sen­za detra­zio­ni. Caso per caso, la G. Bianchi SA si riser­va il diritto di ade­gua­re indi­vi­du­al­men­te le moda­li­tà di pagamento.

2 Il paga­men­to deve esse­re effet­tua­to in fran­chi svi­z­ze­ri (CHF).

3 Decorso il ter­mi­ne di paga­men­to di cui all’art. 7 com­ma 1 del­le pre­sen­ti CGC, il cli­ente cade in mora sen­za par­ti­co­la­re dif­fi­da. Qualora il cli­ente sia inter­amen­te o par­zi­al­men­te in mora con il paga­men­to del prez­zo d’acquisto, ver­ran­no adde­bi­ta­ti in fat­tu­ra un inter­es­se di mora del 5% per annum e tas­se di dif­fi­da imme­dia­ta­men­te esi­gi­bi­li.  Le tas­se di dif­fi­da ammon­ta­no, alla pri­ma dif­fi­da, a CHF 20.00, alla secon­da dif­fi­da a CHF 50.00 e alla ter­za dif­fi­da a CHF 100.00. La G. Bianchi SA è, inolt­re, auto­riz­za­ta, sen­za dif­fi­da, ad annulla­re e/o a sospen­de­re tut­ti gli altri ordi­ni del cli­ente fino al paga­men­to a sal­do del cre­di­to in sospeso.

  1. Responsabilità

1 La G. Bianchi SA rispon­de, nell’ambito dell’adempimento del cont­rat­to, solo per dan­ni diret­ti ad essa impu­ta­bi­li cau­sa­ti inten­zio­nal­men­te o per gra­ve negli­gen­za. Con la pre­sen­te, si esclude espres­sa­men­te ogni ulte­rio­re responsa­bi­li­tà o obbli­go, in par­ti­co­la­re una responsa­bi­li­tà per dan­ni indi­ret­ti o con­se­guen­ti, non­ché per man­ca­to guadagno.

2 In caso di for­za mag­gio­re, ovvero di cir­co­stan­ze ed even­ti impre­vi­sti e gra­vi, sen­za col­pa da par­te del­la G. Bianchi SA, quest’ultima non si assu­me alcu­na responsa­bi­li­tà ed è auto­riz­za­ta a sospen­de­re o ad annulla­re gli ordi­ni total­men­te o par­zi­al­men­te. Sono con­side­ra­ti fra l’altro, in par­ti­co­la­re, casi di for­za mag­gio­re scio­pe­ri, incen­di, guer­ra, ost­aco­li alla cir­co­la­zio­ne (p.es. a cau­sa di nevica­te) o misu­re del­le autorità.

  1. Riserva di proprietà

La mer­ce con­seg­na­ta rima­ne di pro­prie­tà del­la G. Bianchi SA fino al rela­tivo paga­men­to a saldo.

  1. Protezione dei dati

1 La G. Bianchi Sa si attiene alle dis­po­si­zio­ni del­la Legge fede­ra­le sul­la pro­te­zio­ne dei dati (LPD) per quan­to attiene alla rac­col­ta, al trat­ta­men­to e all’utilizzo dei dati per­so­na­li del cli­ente. Il cli­ente pre­sta il pro­prio con­sen­so a che la G. Bianchi SA pos­sa tras­met­te­re i suoi dati cli­ente a ter­zi, qual­o­ra ciò sia neces­sa­rio ai fini dell’erogazione del­la prestazione.

2 Il cli­ente accon­sen­te espres­sa­men­te, con la pre­sen­te, a che la G. Bianchi SA pos­sa richie­de­re infor­ma­zio­ni sul­la sol­vi­bi­li­tà che lo riguardano.

  1. Proprietà intel­let­tua­le

I con­te­nuti del nego­zio web del­la G. Bianchi SA, in par­ti­co­la­re, fra l’altro, testi, mar­chi, loghi, illu­stra­zio­ni, gra­fi­ci, foto­co­pie e video, sono di pro­prie­tà esclu­si­va del­la G. Bianchi SA. Alla G. Bianchi SA spet­ta, in par­ti­co­la­re il diritto esclu­si­vo di uti­liz­zo di tali con­te­nuti.  Il cli­ente può uti­liz­za­re, ripro­dur­re, dis­tri­bui­re o tras­met­te­re a ter­zi i con­te­nuti del nego­zio web del­la G. Bianchi SA solo se quest’ultima vi accon­sen­te pre­ven­ti­va­men­te ed espres­sa­men­te per iscritto.

  1. Modifiche del­le CGC

La G. Bianchi SA può modi­fi­ca­re uni­la­te­ral­men­te le pre­sen­ti CGC in qual­sia­si momen­to. A tal pro­po­si­to, essa si impegna a comu­ni­ca­re anti­ci­pa­ta­men­te le modi­fi­che al cli­ente in modo opport­u­no. In assen­za di oppo­si­zio­ne scrit­ta del cli­ente ent­ro 30 gior­ni dal­la comu­ni­ca­zio­ne, le modi­fi­che si inten­do­no approvate.

  1. Foro com­pe­ten­te e diritto applicabile

1 Per tut­te le con­tro­ver­sie deri­van­ti dirett­amen­te o indi­rett­amen­te dal rap­por­to cont­rat­tua­le che si è ven­uto a crea­re fra il cli­ente e la G. Bianchi SA sul­la base dell’ordine di mer­ce con­fe­ri­to dal cli­ente, han­no com­pe­tenza esclu­si­va i tri­bu­na­li ordi­na­ri pres­so la sede del­la G. Bianchi SA.

2 Vige esclu­si­v­a­men­te il diritto svi­z­ze­ro, con esclu­sio­ne del­la Convenzione di Vienna sui cont­rat­ti di com­pra­ven­dita inter­na­zio­na­le di merci.

  1. Clausola sal­va­to­ria

Qualora sin­go­le dis­po­si­zio­ni del­le pre­sen­ti CGC sia­no nul­le, inef­fi­ca­ci o ina­dem­pi­bi­li, non ven­go­no per que­sto pre­gi­udi­ca­te la vali­di­tà, l’efficacia e l’adempibilità del­le restan­ti par­ti del­le pre­sen­ti CGC.